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Decreto Rilancio e Superbonus: detrazioni sino al 110%

Con il Decreto Legge n. 34/2020 (cd decreto “Rilancio”) ed i successivi provvedimenti attuativi lo Stato ha deciso per i prossimi anni di spingere (ancora di più) sugli incentivi per la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente. A differenza dei precedenti modelli d’incentivo, due elementi sono di maggior interesse per gli utilizzatori: il valore della detrazione sino al 110% dell’importo delle spese autorizzate; la possibilità di trasformare la detrazione in sconto diretto in fattura oppure in cessione a banche e/o intermediari finanziari. Molti sono gli “stimoli” già previsti dai diversi Bonus Casa in vigore, con cui a tutt’oggi vengono disciplinate detrazioni dal 50 sino all’85% riferite alle spese per il recupero edilizio nonché per la riqualificazione energetica. In aggiunta alla disciplina esistente, con il Decreto Rilancio sono stati introdotti i cosiddetti SUPEBONUS che non solo rafforzeranno e spingeranno ulteriormente i progetti ed i lavori di riqualificazione, ma potranno assicurare una detrazione di notevole interesse, pari al 110% degli oneri sostenuti. Nell’intento del legislatore, le aree d’intervento principali (interventi trainanti) su cui sono applicabili le nuove regole del Superbonus sono: gli interventi di isolamento termico degli involucri edilizi, in particolare delle superfici opache verticali, orizzontali (coperture, pavimenti) ed inclinate; la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sia per edifici comuni, prevedendo impianti centralizzati destinati al riscaldamento ed al raffrescamento, che in edifici unifamiliari e/o indipendenti; nonché per interventi antisismici il cd. Sismabonus, dove per le spese dal 1/7/20 sino al 31/12/21 la detrazione viene elevata al 110%. Come dicevamo, agli interventi sopra descritti come “trainanti”, il legislatore definisce ulteriori interventi aggiuntivi chiamati “trainati”, che permettono di godere delle agevolazioni del Superbonus, se abbinati ad almeno un intervento “trainante”. Il Superbonus può spettare quindi anche per ulteriori interventi (“trainati”) purché eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernali. In particolare per: gli interventi di efficientamento energetico (Ecobonus); l’installazione di impianti solari fotovoltaici (obbligatoria la cessione in favore del GSE dell’energia non auto consumata); l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. L’ulteriore elemento di maggior interesse contenuto nel Decreto Rilancio è la possibilità per i soggetti che sostengono le spese ivi disciplinate, di poter optare, in alternativa alla detrazione diretta: per un contributo sotto forma di sconto sugli importi dovuti sino al valore del corrispettivo stesso da parte del fornitore/impresa oppure; per la cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante a soggetti, come istituti di credito e/o altri intermediari finanziari. La possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito (al posto della detrazione) non riguarda solo ed esclusivamente gli interventi su cui si applica il Superbonus ma anche quelli di a) recupero del patrimonio edilizio, b) recupero delle facciate (Bonus facciate) anche se non rientrano nella agevolazione del 110%. I beneficiari del nuovo Superbonus sono a) Condomìni, b) le persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni), c) gli Istituti autonomi di case popolari (IACP), d) le cooperative di abitazioni di proprietà indivisa, e) le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, f) le associazioni e le società sportive dilettantistiche limitatamente ai soli lavori destinati agli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. Il periodo di validità e di operatività del Superbonus riguarda, per tutti beneficiari, le spese sostenute dal 1° luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021, ad esclusione degli IACP dove la validità è sino al 31 dicembre 2022. Uno dei requisiti fondamentali per ammettere gli interventi da realizzare al Superbonus consiste nel miglioramento di almeno due classi energetiche dell’immobile, attestato dalla elaborazione dell’A.P.E. prima e dopo l’intervento. Icobit offre un’ampia scelta di prodotti e soluzioni per gli interventi di ristrutturazione, di manutenzione, bonifica dei manufatti contenti cemento-amianto, oltre che una vasta ed ampia gamma di soluzioni impermeabilizzanti certificate, di facile applicazione e rispettose dell’ambiente. Scopri le numerose versioni della linea Icoper dal link http://www.icobit.com/it/linea-icoper o scrivi una mail a info@icobititalia.com